Il producent da portatuns u da videos ha il dretg exclusiv:
40 Versiun tenor l’art. 2 dal COF dals 5 d’oct. 2007, en vigur dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).
Il produttore di supporti audio o audiovisivi ha il diritto esclusivo di:
39 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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