1 Sche pliras persunas han contribuì a la creaziun d’ina ovra (art. 7), s’extingua la protecziun:
2 Sche las singulas contribuziuns sa laschan separar, s’extingua la protecziun da las contribuziuns utilisablas independentamain 50 respectivamain 70 onns28 suenter la mort da l’autur respectiv.
3 En cas da films e d’autras ovras audiovisualas vegn prendì en consideraziun mo il reschissur per calcular la durada da la protecziun.
1 Se l’opera è stata creata da più persone (art. 7), la protezione si estingue:
2 Se i singoli contributi possono essere disgiunti, la protezione dei contributi utilizzabili singolarmente si estingue 50, rispettivamente 70 anni dopo la morte dell’autore.29
3 Per calcolare la durata di protezione delle pellicole cinematografiche e di altre opere audiovisive è presa in considerazione soltanto la data di morte del regista.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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