La reproducziun ad interim d’ina ovra è admissibla, sch’ella:
17 Integrà tras la cifra I da la LF dals 5 d’oct. 2007, en vigur dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).
La riproduzione temporanea di un’opera è ammessa se:
18 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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