1 Ils dretgs da laschar percepir a medem temp e senza modificaziuns ovras emessas u da las retransmetter en il rom d’in transferiment, pon vegnir fatgs valair mo da societads da gestiun admessas.
2 Permess èsi da retransmetter ovras via installaziuns tecnicas ch’èn destinadas ad in pitschen dumber da retschaviders, sco installaziuns d’ina chasa da pliras famiglias u d’ina surbajegiada serrada.
3 Quest artitgel na po betg vegnir applitgà per il transferiment da programs da televisiun ad abunament e da programs che na pon vegnir retschavids nagliur en Svizra.
1 Il diritto di far vedere o udire, simultaneamente e senza modifiche, opere diffuse, oppure di ritrasmetterle nel corso della ritrasmissione di un programma d’emissione può essere esercitato solo dalle società di gestione autorizzate.
2 È lecito ritrasmettere opere mediante installazioni tecniche destinate ad un numero limitato di utenti, quali impianti che coprono un edificio plurifamiliare o un complesso residenziale.
3 Il presente articolo non si applica alla ridiffusione di programmi della televisione per abbonamento o di programmi che non possono essere captati in Svizzera.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.