1 Il dretg d’autur è transferibel ed ertaivel.
2 Il transferiment d’in dretg cuntegnì en il dretg d’autur cumpiglia il transferiment d’auters dretgs parzials mo, sche quai è fixà.
3 Il transferiment da la proprietad d’in exemplar da l’ovra na cumpiglia er betg la cumpetenza d’utilisaziun cun tut ils dretgs d’autur, sch’i sa tracta da l’ovra originala.
1 Il diritto d’autore è trasferibile e trasmissibile per successione.
2 Salvo patto contrario, il trasferimento di uno dei diritti contenuti nel diritto d’autore non implica il trasferimento di altri diritti parziali.
3 Il trasferimento della proprietà di un esemplare dell’opera, anche se si tratta dell’originale, non implica il trasferimento di facoltà d’utilizzazione inerenti al diritto d’autore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.