1 Tgi che affitta u metta a disposiziun autramain cunter indemnisaziun exemplars da l’ovra litterara u artistica, debitescha a l’autur ina bunificaziun per quai.
2 Nagina obligaziun da bunificaziun exista tar:
3 Ils dretgs da bunificaziun pon vegnir fatgs valair mo da societads da gestiun admessas (art. 40 ss.).
4 Quest artitgel na vegn betg applitgà per programs da computer. Il dretg exclusiv tenor l’artitgel 10 alinea 3 resta resalvà.
1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.
2 Non è dovuto alcun compenso per:
3 I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.).
4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l’articolo 10 capoverso 3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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