Sche las premissas per la furniziun da datas tenor l’artitgel 49 alinea 3 mancan tar l’administraziun communala dal domicil u dal lieu da dimora da la persuna pertutgada, vegnan communitgadas las indicaziuns fin ils 31 da december 2014 anc sin palpiri.
306 Integrà tras la cifra I da l’O dals 7 da nov. 2012, en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2012 6463).
Se l’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona interessata non soddisfa le condizioni per l’invio dei dati secondo l’articolo 49 capoverso 3, i dati sono comunicati in forma cartacea fino al 31 dicembre 2014.
306 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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