1 Il Cussegl federal decretescha disposiziuns davart l’incassament da taxas adequatas per disposiziuns e per servetschs da l’administraziun federala.
2 El regla l’incassament da taxas en il cas singul, en spezial:
3 Reglond las taxas observa il Cussegl federal il princip d’equivalenza ed il princip da la cuvrida dals custs.
4 El po prevair excepziuns da l’incassament da taxas, sche quai è giustifitgà tras in interess public predominant envers la disposiziun u envers il servetsch.
1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’amministrazione federale.
2 Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare:
3 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.
4 Può prevedere eccezioni all’assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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