1 La Chanzlia federala rectifitgescha nunformalmain en la CS sbagls che na midan betg il senn.
2 Ella adatta nunformalmain en la CS indicaziuns sco designaziuns d’unitads administrativas, renviaments, referenzas u abreviaziuns.
3 Per rectifitgar decrets da l’Assamblea federala vala l’artitgel 58 da la Lescha dal parlament dals 13 da december 200221.
1 La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.
2 La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.
3 Le rettifiche degli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dall’articolo 58 della legge del 13 dicembre 200222 sul Parlamento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.