Sch’il dretg chantunal na fixescha nagut auter, decida il parlament chantunal, sch’i vegn fatg in referendum dals chantuns.
126 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 21 da zer. 1996, en vigur dapi il 1. d’avr. 1997 (AS 1997 753; BBl 1993 III 445).
Salvo disposizione contraria del diritto cantonale, la decisione di chiedere il referendum spetta al Parlamento cantonale.
128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.