1 I n’exista nagin dretg d’access als documents uffizials da la procedura da cunrapport.
2 Ils documents uffizials dastgan vegnir rendids accessibels pir cur che la decisiun politica u administrativa, per la quala els èn la basa, è vegnida prendida.
3 Il Cussegl federal po decider excepziunalmain che documents uffizials da la consultaziun dals uffizis na vegnan betg rendids accessibels er suenter la decisiun.
4 L’access als documents uffizials concernent posiziuns relativas a tractativas currentas e futuras è en mintga cas exclus.
5 L’access als rapports davart l’evaluaziun da la capacitad da prestaziun da l’administraziun federala e davart l’efficacitad da sias mesiras è garantì.
1 Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto.
2 I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.
3 Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione.
4 L’accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.
5 L’accesso ai rapporti di valutazione dell’efficienza dell’Amministrazione federale e dell’efficacia delle sue misure è garantito.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.