1 Mintga persuna ha il dretg da consultar ils documents uffizials e da survegnir infurmaziuns da vart da las autoritads areguard il cuntegn dals documents uffizials.
2 Ella po consultar ils documents al lieu ubain dumandar ina copia. La legislaziun davart il dretg d’autur resta resalvada.
3 Sch’in document uffizial è vegnì publitgà en in organ da publicaziun u sin ina pagina d’internet da la Confederaziun, vegn considerà il dretg tenor ils alineas 1 e 2 sco ademplì.
1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.
2 Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d’autore.
3 Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.