1 L’access als documents uffizials è per regla suttamess al pajament d’ina taxa.9
2 I na vegnan betg incassadas taxas per:
3 Il Cussegl federal fixescha ils detagls e la tariffa da taxas tenor ils custs effectivs. Resalvadas restan las regulaziuns da taxas divergentas sin fundament da legislaziuns spezialas.
4 Per consegnar rapports, broschuras u auters stampats e purtaders d’infurmaziuns po en mintga cas vegnir incassada ina taxa.
9 Correctura dals 19 d’avust 2014, reguarda mo il text talian (AS 2014 2599).
1 L’accesso a documenti ufficiali è di norma soggetto al versamento di un emolumento.9
2 Non vengono riscossi emolumenti per:
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali.
4 Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.
9 Correzione del 16 giu. 2014 (RU 2014 2599).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.