1 La Confederaziun po realisar campagnas d’infurmaziun per augmentar la chapientscha da la populaziun per ils problems da l’egualitad e per l’integraziun da persunas cun impediments sco er per mussar las differentas pussaivladads d’agir als circuls pertutgads.
2 Ella po cussegliar persunas privatas ed autoritads e las far recumandaziuns.
3 Ella examinescha regularmain ils effects da sias mesiras per l’integraziun. Ella po er examinar ils effects da las mesiras che autras communitads u persunas privatas prendan.
1 La Confederazione può svolgere campagne d’informazione volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione sui problemi di parità di trattamento dei disabili e sulla loro integrazione e intese a presentare alle cerchie interessate le diverse possibilità di intervento.
2 Può fornire consulenza a privati e ad autorità e destinare loro raccomandazioni.
3 Valuta periodicamente l’impatto dei suoi provvedimenti sull’integrazione dei disabili. Può inoltre valutare le ripercussioni dei provvedimenti presi da altri enti pubblici o da privati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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