1 Il Cussegl federal procura per l’evaluaziun da l’efficacitad dals artitgels 13a–13i.
2 Suenter la realisaziun da la segunda analisa da l’egualitad da las pajas, il pli tard dentant 9 onns suenter l’entrada en vigur dals artitgels tenor l’alinea 1, suttametta el in rapport al parlament.
21 Integrà tras la cifra I da la LF dals 14 da dec. 2018, en vigur dal 1. da fan. 2020 fin ils 30 da zer. 2032 (AS 2019 2815; BBl 2017 5507).
1 Il Consiglio federale provvede alla valutazione dell’efficacia degli articoli 13a–13i.
2 Dopo l’esecuzione della seconda analisi della parità salariale, ma al più tardi nove anni dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al capoverso 1, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto.
27 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2020 al 30 giu. 2032 (RU 2019 2815; FF 2017 4745).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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