1 La Confederaziun presta agid da return. Ella po prevesair las suandantas mesiras:
2 Ils programs a l’exteriur pon er avair la finamira da prestar ina contribuziun a la prevenziun da la migraziun irregulara. Programs per prevegnir a la migraziun irregulara èn tals che gidan a curta vista a reducir la ristga d’ina immigraziun primara u secundara en Svizra.
3 Tar la realisaziun da l’agid da return po la Confederaziun collavurar cun organisaziuns internaziunalas ed installar in post da coordinaziun.
4 Il Cussegl federal regla las premissas e la procedura per il pajament ed il rendaquint da las contribuziuns.
260 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 2005, en vigur dapi il 1. da schan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845).
1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:
2 I programmi all’estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.
3 Nell’ambito dell’attuazione dell’aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.
4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.
260 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.