Per realisar in credit general per la migraziun, ch’è vegnì approvà sin basa da l’artitgel 91 alinea 7 en cumbinaziun cun l’artitgel 113 u l’artitgel 93 alinea 1 litera c ed alinea 2, po il Cussegl federal concluder contracts internaziunals davart il pajament da contribuziuns a tscherts stadis commembers da la UE u ad organisaziuns internaziunalas. Avant che prender quest conclus consultescha el las cumissiuns cumpetentas.
387 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 20 da dec. 2019, en vigur dapi il 1. da nov. 2020 (AS 2020 3989; BBl 2018 6565).
Al fine di implementare un credito quadro per la migrazione, approvato in virtù dell’articolo 91 capoverso 7 in combinato disposto con l’articolo 113 o dell’articolo 93 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul versamento di sussidi ad alcuni Stati membri dell’UE o a organizzazioni internazionali. Consulta previamente le Commissioni competenti.
387 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3989; FF 2018 5563).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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