1 Permissiuns da dimora curta e da dimora per pratitgar in’activitad da gudogn pon vegnir concedidas mo al cader, a spezialists ed ad auters lavurants qualifitgads.
2 Tar la concessiun da permissiuns da dimora ston ultra da quai la qualificaziun professiunala, l’abilitad da s’adattar en la professiun ed en la societad, las enconuschientschas linguisticas e la vegliadetgna laschar spetgar ina integraziun persistenta en il martgà da lavur svizzer ed en l’ambient social.
3 En divergenza dals alineas 1 e 2 pon vegnir admess:
1 Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un’attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.
2 All’atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l’età dell’interessato ne lascino presagire un’integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.
3 In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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