142.20 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart las persunas estras (LEst)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 13 Procedura da permissiun e d’annunzia

1 Tar l’annunzia ston persunas estras preschentar in document da legitimaziun valaivel. Il Cussegl federal determinescha las excepziuns ed ils documents da legitimaziun renconuschids.

2 L’autoritad cumpetenta po pretender in extract dal register penal dal stadi da derivanza u dal stadi d’origin sco er ulteriurs documents ch’èn necessaris per la procedura.

3 L’annunzia dastga succeder pir, cur che tut ils documents che vegnan designads da l’autoritad cumpetenta e ch’èn necessaris per conceder la permissiun èn avant maun.

Art. 13 Procedura di permesso e procedura di notificazione

1 All’atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.

2 L’autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d’origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

3 La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall’autorità competente.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.