1 Sch’igl è intschert, sch’ina persuna posseda il dretg da burgais svizzer, decida – sin dumonda u d’uffizi – l’autoritad dal chantun, nua ch’il dretg da burgais è medemamain en discussiun.
2 La dumonda po er vegnir inoltrada dal SEM.
1 In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d’ufficio o su domanda l’autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che è messa in discussione.
2 La domanda può essere presentata anche dalla SEM.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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