1 Las baselgias chantunalas e lur cumins-baselgia reglan lur fatschentas independentamain en il rom dal dretg chantunal.
2 Ellas èn autorisadas d’incassar taglias da lur commembras e da lur commembers tenor ils princips valaivels per las vischnancas.
3 Ils cumins-baselgia han il dretg da tscherner e da relaschar lur spirituals.
4 Il chantun ha la surveglianza suprema da l’utilisaziun legala dals meds finanzials e da l’observaziun da l’urden giuridic.
5 Tras la lescha po el incassar da persunas giuridicas ina taglia da cult.
1 Le Chiese riconosciute dallo Stato e i loro comuni parrocchiali sono autonomi nella loro gestione nei limiti del diritto cantonale.
2 Sono legittimate a riscuotere imposte di culto dai loro membri in conformità ai principi vigenti per i comuni.
3 Ai comuni parrocchiali compete il diritto di nominare e licenziare i propri religiosi.
4 Il Cantone esercita l’alta vigilanza sull’impiego legale delle risorse finanziarie e sul rispetto dell’ordinamento giuridico.
5 A norma di legge esso può riscuotere un’imposta di culto dalle persone giuridiche.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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