131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 93 Princips

1 Ils meds publics ston vegnir impundids a moda spargnusa, economica ed efficazia.

2 Las finanzas duain, considerond il svilup economic, esser equilibradas a media vista.

3 Mintga expensa premetta ina basa legala, in conclus da credit ed ina permissiun da pajament.

4 Ils custs han da purtar da princip las chaschunadras ed ils chaschunaders.

Art. 93

1 Le risorse pubbliche devono essere impiegate in modo parsimonioso, economico ed efficace.

2 A media scadenza deve essere garantita una gestione finanziaria equilibrata tenendo conto dello sviluppo economico.

3 Ogni uscita presuppone una base legale, un decreto di concessione del credito e un’autorizzazione al pagamento.

4 In linea di principio le spese devono essere assunte da chi le ha causate.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.