131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 82 Infrastructura

1 Il chantun e las vischnancas procuran per in provediment commensurà dal territori chantunal cun aua e cun energia, cun colliaziuns da traffic sco er cun telecommunicaziun.

2 Els promovan in provediment segir, suffizient ed ecologic cun energia, il consum spargnus e raziunal da quella sco er l’utilisaziun da las energias regenerablas.

3 Els procuran per in urden da traffic confurm al basegn, ecologic ed economic e promovan il traffic public.

4 Il chantun promova la collavuraziun intercommunala e regiunala e garantescha la gulivaziun da finanzas.

Art. 82

1 Il Cantone e i comuni garantiscono un approvvigionamento idrico ed energetico del territorio cantonale, il collegamento con le vie di comunicazione nonché la telecomunicazione adeguati.

2 Promuovono un approvvigionamento di energia sicuro, sufficiente e rispettoso dell’ambiente, il suo impiego parsimonioso e razionale nonché l’utilizzazione di energie rinnovabili.

3 Provvedono ad una regolamentazione della circolazione che corrisponde ai bisogni, rispettosa dell’ambiente ed economica e promuovono i trasporti pubblici.

4 Il Cantone promuove la collaborazione fra i comuni e le regioni e garantisce la perequazione finanziaria.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.