131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 79 Urden public e segirezza

1 Il chantun e las vischnancas garanteschan l’urden public e la segirezza.

2 Els prendan mesiras per proteger la populaziun da catastrofas e per mantegnair las funcziuns impurtantas dal stadi en situaziuns d’urgenza.

Art. 79

1 Il Cantone e i comuni garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblici.

2 Adottano misure per la protezione della popolazione da catastrofi e per il mantenimento delle funzioni importanti dello Stato in situazioni di emergenza.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.