1 Las regiuns èn corporaziuns dal dretg public chantunal ed adempleschan unicamain las incumbensas che las vegnan delegadas dal chantun u da las vischnancas.
2 L’organisaziun da las regiuns sco er ils dretgs politics sa drizzan tenor la lescha.
3 Las regiuns furman ils circuls da dretgira per las dretgiras regiunalas.
26 Acceptada dal pievel ils 23 da sett. 2012, entrada en vigur il 1. da schan. 2015; garanzia dals 23 da sett. 2013 (BBl 2013 7827 art. 1 cifra 4 3931).
1 Le regioni sono corporazioni del diritto pubblico cantonale e assolvono esclusivamente i compiti loro assegnati dal Cantone o dai comuni.
2 L’organizzazione delle regioni e i diritti politici si conformano alla legge.
3 Le regioni costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per i tribunali regionali.
26 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 4, 3267).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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