1 Per ademplir lur incumbensas pon las vischnancas collavurar cun autras vischnancas u organisaziuns. La lescha prevesa che vischnancas pon vegnir obligadas da collavurar.
2 La lescha regla la collavuraziun intercommunala sco er la delegaziun d’incumbensas e garantescha ils dretgs politics da cundecisiun.
1 Per assolvere i propri compiti, i comuni possono collaborare con altri comuni o altre organizzazioni. La legge prevede che i comuni possano essere obbligati a collaborare fra di loro.
2 La legge regola la collaborazione fra comuni nonché la delega di compiti all’esterno e garantisce i diritti politici di cogestione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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