La giurisdicziun civila e penala vegn exequida da:
18 Acceptada dal pievel ils 23 da sett. 2012, entrada en vigur il 1. da schan. 2017; garanzia dals 23 da sett. 2013 (BBl 2013 7827 art. 1 cifra 4 3931).
19 Abolì tras il conclus dal pievel dals 17 da matg 2009, cun effect a partir dal 1. da schan. 2011; garanzia dals 8 da zercl. 2010 (BBl 2010 4365 art. 1 cifra 5 2153).
La giurisdizione civile e penale è esercitata:
18 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2017. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 4, 3267).
19 Abrogato nella votazione popolare del 17 mag. 2009 con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 5, 1905).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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