1 La regenza po relaschar ordinaziuns u prender conclus senza ina basa legala per far frunt a disturbis gravants ch’èn succedids u che smanatschan directamain la segirezza publica sco er per far frunt a crisas socialas.
2 Talas ordinaziuns e tals conclus ston vegnir approvads dal cussegl grond e scrodan il pli tard in onn suenter l’entrada en vigur.
1 Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o decreti per far fronte a gravi turbamenti della sicurezza pubblica, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d’emergenza sociale.
2 Tali ordinanze e decreti devono essere approvati dal Gran Consiglio e perdono di validità al più tardi entro un anno dalla loro entrata in vigore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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