131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003
            
131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003
             Art. 36 Elecziuns
 Il cussegl grond elegia:
- 1.  
 - ses organs e sias cumissiuns;
 - 2.  
 - il presidi da la regenza;
 - 3.  
 - las commembras ed ils commembers da la dretgira chantunala e da la dretgira administrativa;
 - 4.  
 - ulteriuras titularas ed ulteriurs titulars d’in uffizi a norma da la legislaziun.
 
              Art. 36 
Il Gran Consiglio elegge:
- 1. 
 - i suoi organi e le sue commissioni;
 - 2. 
 - la presidenza del Governo;
 - 3. 
 - i membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo;
 - 4. 
 - altre e altri titolari di mandati, a norma di legge.
 
      
   Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.   
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.