131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003
131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003
Art. 36 Elecziuns
Il cussegl grond elegia:
- 1.
- ses organs e sias cumissiuns;
- 2.
- il presidi da la regenza;
- 3.
- las commembras ed ils commembers da la dretgira chantunala e da la dretgira administrativa;
- 4.
- ulteriuras titularas ed ulteriurs titulars d’in uffizi a norma da la legislaziun.
Art. 36
Il Gran Consiglio elegge:
- 1.
- i suoi organi e le sue commissioni;
- 2.
- la presidenza del Governo;
- 3.
- i membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo;
- 4.
- altre e altri titolari di mandati, a norma di legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.