131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 36 Elecziuns

Il cussegl grond elegia:

1.
ses organs e sias cumissiuns;
2.
il presidi da la regenza;
3.
las commembras ed ils commembers da la dretgira chantunala e da la dretgira administrativa;
4.
ulteriuras titularas ed ulteriurs titulars d’in uffizi a norma da la legislaziun.

Art. 36

Il Gran Consiglio elegge:

1.
i suoi organi e le sue commissioni;
2.
la presidenza del Governo;
3.
i membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo;
4.
altre e altri titolari di mandati, a norma di legge.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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