1 Las commembras ed ils commembers dal cussegl grond discutan e voteschan senza instrucziuns.
2 Cun resalva dal secret professiunal ston ellas ed els preschentar publicamain lur relaziuns cun gruppas d’interess.
3 Envers l’administraziun han els ils dretgs spezials d’infurmaziun e d’invista, fixads en la lescha.
1 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.
2 Riservato il segreto professionale, sono tenuti a rendere pubblici i loro legami con gruppi di interesse.
3 Nei confronti dell’Amministrazione beneficiano dei diritti speciali all’informazione e alla consultazione di atti, previsti tramite legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.