131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 104 Adattaziun da la legislaziun

1 Sch’i sto vegnir relaschà nov dretg u vegnir midà dretg existent sin fundament da questa constituziun, sto quai succeder senza retard.

2 La regenza suttametta al cussegl grond entaifer trais onns dapi l’entrada en vigur da questa constituziun propostas per l’adattaziun necessaria da la legislaziun.

Art. 104

1 Se in base alla presente Costituzione cantonale vanno emanate nuove disposizioni di legge o va modificato il diritto vigente, ciò deve avvenire senza indugio.

2 Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione cantonale, il Governo sottopone al Gran Consiglio proposte per il necessario adeguamento della legislazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.