1 Sch’i sto vegnir relaschà nov dretg u vegnir midà dretg existent sin fundament da questa constituziun, sto quai succeder senza retard.
2 La regenza suttametta al cussegl grond entaifer trais onns dapi l’entrada en vigur da questa constituziun propostas per l’adattaziun necessaria da la legislaziun.
1 Se in base alla presente Costituzione cantonale vanno emanate nuove disposizioni di legge o va modificato il diritto vigente, ciò deve avvenire senza indugio.
2 Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione cantonale, il Governo sottopone al Gran Consiglio proposte per il necessario adeguamento della legislazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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