1 Il Cussegl federal nominescha in’autoritad independenta per survegliar il SIC.
2 El elegia il manader da l’autoritad independenta da surveglianza sin proposta dal SIC per ina perioda d’uffizi da 6 onns.
3 Il manader vala sco elegì per in’ulteriura perioda d’uffizi, nun ch’il Cussegl federal decreteschia il pli tard 6 mais avant la scadenza da la perioda d’uffizi che quella na vegnia betg prolungada per motivs objectivs suffizients.
4 Resguardond in termin da 6 mais po il manader dumandar il Cussegl federal sia relaschada sin la fin d’in mais.
5 El po vegnir suspendì dal Cussegl federal da ses uffizi avant la scadenza da la perioda d’uffizi, sch’el:
1 Il Consiglio federale istituisce un’autorità indipendente incaricata di vigilare sul SIC.
2 Su proposta del DDPS, il Consiglio federale nomina il capo dell’autorità di vigilanza indipendente per un mandato di sei anni.
3 Il mandato del capo dell’autorità di vigilanza si considera tacitamente rinnovato per un nuovo mandato di sei anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.
4 Con un preavviso di sei mesi, il capo dell’autorità di vigilanza può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.
5 Il Consiglio federale può destituire il capo dell’autorità di vigilanza prima della scadenza del mandato se:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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