1 Per ademplir sias incumbensas tenor l’artitgel 6 alinea 1 litera a po il SIC laschar tegnair si ina persuna per constatar sia identitad e per l’interrogar curtamain en il senn da l’artitgel 23.
2 La fermada vegn fatga dals appartegnents d’in corp da polizia chantunals.
3 Il SIC po obligar la persuna tegnida si dad inditgar sias persunalias e da preschentar ses documents d’identitad.
1 Per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a, il SIC può far fermare una persona per stabilirne l’identità e interrogarla brevemente a proposito della sua identità ai sensi dell’articolo 23.
2 Il fermo è eseguito da membri di un corpo di polizia cantonale.
3 Il SIC può obbligare la persona fermata a declinare le proprie generalità e a esibire i documenti d’identità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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