1 Il SIC dastga observar andaments ed instituziuns en lieus publics ed accessibels libramain e far da quai registraziuns audiovisualas. El po utilisar per quai urdains sgulants e satellits.
2 L’observaziun e la registraziun audiovisuala d’andaments e d’installaziuns ch’èn dad attribuir a la sfera privata protegida n’èn betg admessas. Registraziuns audiovisualas che ston vegnir attribuidas a la sfera privata protegida, che na pon per motivs tecnics però betg vegnir impedidas, ston vegnir destruidas immediatamain.
1 Il SIC può osservare fatti e installazioni in luoghi pubblici e liberamente accessibili ed effettuarvi registrazioni su supporto audiovisivo. A tale scopo può impiegare aeromobili e satelliti.
2 Il SIC non è autorizzato a osservare e registrare su supporto audiovisivo fatti e installazioni rientranti nella sfera privata protetta. Le registrazioni audio e video rientranti nella sfera privata protetta che per motivi tecnici non è possibile evitare devono essere immediatamente distrutte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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