1 La Confederaziun ed ils chantuns sa tegnan al princip da la libertad economica.
2 Els defendan ils interess da l’economia svizra cumplessiva e contribueschan cun l’economia privata a la prosperitad ed a la segirezza economica da la populaziun.
3 En il rom da lur cumpetenzas procuran els per cundiziuns da basa favuraivlas per l’economia privata.
4 Divergenzas dal princip da la libertad economica, surtut er mesiras che sa drizzan cunter la concurrenza, èn be admessas, sch’ellas èn previsas en la Constituziun federala u fundadas tras dretgs da regals chantunals.
1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2 Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3 Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata.
4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.