1 L’Assamblea federala procura per la tgira da las relaziuns tranter la Confederaziun ed ils chantuns.
2 Ella garantescha las constituziuns chantunalas.
3 Ella approva ils contracts dals chantuns tranter els e cun l’exteriur, sch’il Cussegl federal u in chantun fan protesta.
1 L’Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni.
2 Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.
3 Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l’estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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