1 I fornitori di servizi finanziari consegnano ai clienti, su richiesta, una copia della documentazione di cui all’articolo 15 o la rendono loro accessibile in un altro modo appropriato.
2 Su richiesta dei clienti, essi rendono inoltre conto:
3 Il Consiglio federale disciplina il contenuto minimo delle informazioni di cui al capoverso 2.
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3 Le Conseil fédéral détermine le contenu minimum des informations visées à l’al. 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.