Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 267 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di mixomatosi in un effettivo di conigli domestici, il veterinario cantonale ordina:

a.
il sequestro semplice di 1° grado;
b.
l’uccisione immediata senza spargimento di sangue e l’eliminazione di tutti i conigli; in casi particolari, il veterinario cantonale può limitare l’uccisione agli animali malati;
c.
la pulizia e la disinfezione delle conigliere e di tutti gli oggetti contaminati.

2 In caso di diagnosi di mixomatosi su conigli domestici o selvatici, il veterinario cantonale ordina una zona di sequestro adeguata alle circostanze. Nella zona di sequestro valgono i seguenti provvedimenti:

a.
è vietato ogni commercio e movimento di conigli vivi;
b.
i detentori di conigli prendono provvedimenti per impedire la penetrazione di insetti negli effettivi di conigli domestici;
c.
se la mixomatosi insorge nei conigli selvatici, il Cantone ordina i provvedimenti necessari per ridurre gli effettivi.

3 I provvedimenti di sequestro possono essere revocati al più presto 30 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia.

Art. 268 Indemnisation

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, LFE.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.