Il veterinario cantonale notifica al medico e al chimico cantonali gli effettivi di galline ovaiole sospetti o infetti e le carcasse infette. In caso di epizoozia li informa inoltre sui provvedimenti ordinati di cui all’articolo 260 capoverso 1 lettere b e d.
629 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
Les pertes d’animaux dues à une infection à Salmonella spp. ne donnent pas droit à une indemnité.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.