Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 174e Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre:494

a.
la macellazione dell’animale infetto e dei discendenti delle femmine infette;
b.
l’individuazione e l’esame virologico della madre dell’animale infetto;
c.
lo svolgimento di accertamenti epidemiologici al fine di identificare la fonte del contagio;
d.495
l’identificazione degli animali entrati in contatto con l’animale infetto e per i quali non si può escludere una gravidanza;
e.
l’esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da bovine di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;
f.
il divieto di trasferimento delle bovine di cui alla lettera d, il quale cessa se le bovine risultano non gravide o in caso di fine prematura della gravidanza, oppure se l’esito dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo;
g.
il divieto di trasferimento dei vitelli di cui alla lettera e, il quale cessa se l’esito dell’esame virologico è negativo.

2 Al termine degli accertamenti epidemiologici il veterinario cantonale revoca il sequestro semplice di 1° grado, tuttavia solo dopo 14 giorni dall’eliminazione di tutti gli animali infetti dell’effettivo.

2bis Al più tardi un anno dopo la revoca di tutti i sequestri, il veterinario cantonale ordina un’analisi sierologica di un gruppo di bovini dell’effettivo riguardo alla BVD.496

3 Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’effettivo interessato. È consentita la cessione diretta di animali al macello.497

493 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

494 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

495 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

496 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

497 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 174f Marchés et expositions de bétail

Les marchés et les expositions de bétail sont tenus de présenter uniquement des animaux qui proviennent d’unités d’élevage reconnues indemnes de BVD. Cette exigence n’est pas applicable aux marchés de bétail de boucherie s’il est garanti que tous les animaux présentés seront directement conduits à l’abattage après avoir été présentés.

502 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.