Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 86 Valore di base

1 Il valore di base è stabilito una sola volta per ogni azienda. Corrisponde alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell’approvvigionamento, eccetto il contributo d’estivazione secondo la presente ordinanza.

2 Per il calcolo dei pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema ci si basa sugli anni 2011–2013. Si tiene conto dei pagamenti diretti generali dell’anno in cui l’azienda ha ricevuto i pagamenti diretti generali più elevati. È considerata la graduazione dei contributi in funzione della superficie e del numero di animali.

3 Per il calcolo dei contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell’approvvigionamento si tengono in considerazione le superfici che danno diritto ai contributi e gli effettivi di animali dell’azienda dell’anno determinante di cui al capoverso 2 nonché le aliquote di contribuzione vigenti nel 2014 secondo l’allegato 7.

4 I contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento sono versati indipendentemente dal raggiungimento della densità minima di animali di cui all’articolo 51.

Art. 85 Contribution

La contribution de transition correspond à la valeur de base fixée pour l’exploitation en vertu de l’art. 86, multipliée par le coefficient visé à l’art. 87.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.