Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 82

1 Per l’acquisto di nuovi apparecchi con tecnica d’applicazione precisa per lo spandimento di prodotti fitosanitari è versato un contributo unico per apparecchio utilizzato nella protezione delle piante.

2 Per tecnica d’applicazione precisa si intende:

a.144
la tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia;
b.
l’impiego di irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni.

3 Per tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia si intende un dispositivo supplementare per gli apparecchi convenzionali utilizzati nella protezione delle piante, che consente di impiegare almeno il 50 per cento degli ugelli per il trattamento delle parti inferiori delle piante e delle pagine inferiori delle foglie.

4 Per irroratrici dotate di sistemi antideriva si intendono:

a.145
gli atomizzatori a flusso d’aria tangenziale;
b.
gli atomizzatori a flusso d’aria tangenziale, con rilevatore di vegetazione;
c.
l’irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo.

5 Le irroratrici dotate di sistemi antideriva sono concepite o equipaggiate in modo tale che anche senza usare ugelli antideriva questa è ridotta di almeno il 50 per cento.

6 I contributi sono versati fino al 2024.146

144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 7881

144 Abrogés par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.