Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 85bis Versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi

1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d’assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell’assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l’arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall’articolo 20 LAVS377. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all’atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell’ufficio AI.

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

a.
liberamente consentite, nella misura in cui l’assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell’arretrato al terzo che gli ha concesso l’anticipo;
b.
versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all’organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.

376 Introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2925).

377 RS 831.10

Art. 85 Paiement après coup et restitution

1 …371

2 Lorsqu’il s’avère qu’une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d’un nouvel examen de l’invalidité de l’assuré, cette modification ne prend effet qu’à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes, les allocations pour impotent et les contributions d’assistance, l’art. 88bis, al. 2, est applicable.372

3 Pour les créances en restitution non remises et irrécouvrables, l’art. 79bis RAVS s’applique par analogie.373

371 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

372 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

373 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.