Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

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Art. 110 Procedura

1 Le organizzazioni di aiuto privato agli invalidi secondo l’articolo 108 capoverso 1 che intendono ottenere sussidi devono presentare una richiesta all’UFAS. L’UFAS stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni.

2 L’UFAS determina i documenti che gli devono essere presentati, nel periodo di durata del contratto, entro sei mesi a contare dalla fine dell’esercizio annuale. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.459

3 I sussidi sono versati in due acconti annui. Alla conclusione del periodo contrattuale si effettua un conguaglio.460

4 Il versamento di un sussidio più elevato in cambio di prestazioni più estese di quelle previste nel contratto è possibile soltanto eccezionalmente durante il periodo contrattuale in corso e soltanto previa modifica del contratto.

5 L’organizzazione è tenuta a informare in qualsiasi momento l’UFAS e gli uffici di revisione sull’utilizzazione dei sussidi e a consentire loro la consultazione dei suoi documenti commerciali determinanti e l’accesso alla sue sedi. L’UFAS e gli organi di controllo possono eseguire controlli a sorpresa.461

458 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199).

459 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374).

460 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177).

461 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177).

Art. 109bis

455 Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Abrogé par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2001 89).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.