L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 57 capoverso 2, 87 e 92 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni
del Consiglio nazionale del 3 novembre 20092;
visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 20103,
decreta:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.