Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

745.11 Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV)

745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)

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Art. 60 Esclusione dal trasporto finalizzato alla pratica di uno sport nel traffico concessionario

(art. 12 cpv. 2 LTV)

1 Nel traffico concessionario, l’impresa può rifiutare il trasporto di persone finalizzato alla pratica di uno sport se le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli per tale tipo di sport, in particolare nel caso di pericolo di valanghe.

2 Il contratto di trasporto può prevedere la possibilità da parte dell’impresa di escludere una persona dal trasporto finalizzato alla pratica di uno sport e, in caso di recidiva o in casi gravi, di ritirare il relativo titolo di trasporto se, nella zona servita dall’impresa e immediatamente prima del trasporto previsto, tale persona ha messo in pericolo terzi e vi è motivo di ritenere che possa continuare a farlo.

3 Un pericolo per terzi può essere dato in particolare dal fatto che la persona interessata:

a.
si è comportata in modo sconsiderato;
b.
ha percorso un pendio esposto al pericolo di valanghe;
c.
non ha rispettato i segnali di istruzione e di divieto relativi alla sicurezza;
d.
si è opposta agli ordini sulla sicurezza degli agenti dei servizi di vigilanza e di soccorso.
b.
chiedere il trasporto gratuito per sé e per i bagagli fino alla stazione di partenza con la prima corsa adatta come pure il rimborso degli importi pagati;
c.
proseguire il viaggio con la prossima corsa adatta; se necessario, l’impresa deve modificare il titolo di trasporto (proroga della validità, cambiamento d’itinerario, validazione per una classe superiore o una categoria diversa di veicoli), senza chiedere un sovrapprezzo;
d.
acconsentire al proseguimento del viaggio con un altro vettore di trasporto.

Art. 60 Refus de transporter une personne souhaitant pratiquer un sport dans le cadre du trafic relevant de la concession

(art. 12, al. 2, LTV)

1 En trafic relevant de la concession, l’entreprise peut refuser de transporter les personnes équipées pour pratiquer un sport lorsque les conditions météorologiques sont défavorables à la pratique de ce sport, notamment en cas de risque d’avalanche.

2 Le contrat de transport peut stipuler que l’entreprise a le droit de refuser de transporter une personne souhaitant pratiquer un sport et, en cas de récidive et dans les cas graves, de lui retirer le titre de transport lorsque, dans la région desservie par cette entreprise, ladite personne a manifestement mis autrui en danger par son comportement immédiatement avant ledit transport et qu’il y a lieu de supposer qu’elle continuera de le faire.

3 Il y a mise en danger d’autrui notamment lorsque la personne concernée:

a.
a eu un comportement sans égard;
b.
a emprunté une pente exposée aux avalanches;
c.
a enfreint les instructions et les signaux d’interdiction servant à assurer la sécurité;
d.
a refusé de suivre les injonctions des agents chargés de la surveillance et du sauvetage.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.