Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

734.24 Ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ordinanza ESTI)

734.24 Ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (Ordonnance sur l'ESTI)

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Art. 8 Progetti

1 Le tasse per l’approvazione di progetti sono fissate come segue, secondo i costi di costruzione presunti dell’impianto:

a.
fino a     100 000 franchi   385 franchi + 15 ‰ dei costi di costruzione;
b.
fino a  1 000 000 franchi 1585 franchi + 3,0 ‰ dei costi di costruzione;
c.
fino a  2 000 000 franchi 3785 franchi + 0,8 ‰ dei costi di costruzione;
d.
fino a  3 000 000 franchi 4185 franchi + 0,6 ‰ dei costi di costruzione;
e.
oltre   3 000 000 franchi  2,0 ‰ dei costi di costruzione.19

2 Questa tassa è comprensiva del collaudo.

2bis L’Ispettorato riduce le tasse di cui al capoverso 1, se risulta che le entrate derivanti dalle tasse riscosse sono superiori al dispendio causato dal trattamento delle domande di approvazione dei progetti.20

3 Per l’eventuale verifica dei calcoli di resistenza meccanica e per il calcolo e la misura dei campi elettromagnetici viene percepita una tassa speciale in funzione del tempo impiegato.

4 Il richiedente allega al progetto una stima dei costi di costruzione. L’Ispettorato non è vincolato a detta valutazione. Esso emana delle istruzioni per la stima dei costi di costruzione.21

5 Se un progetto provoca un aumento considerevole delle spese, sia a causa di procedure particolarmente complicate di ricorso, sia per il gran numero di ricorsi o per altre circostanze straordinarie, l’Ispettorato può percepire un supplemento di tassa non superiore al 100 per cento della tassa di cui al capoverso 1. Detto supplemento viene calcolato in base al tempo effettivo impiegato.

6 Per le procedure di approvazione che si estendono su un periodo superiore ad un anno, l’Ispettorato può esigere il pagamento di acconti annuali – commisurati al dispendio provocato – sulle tasse di cui al capoverso 1.

7 Per le domande d’approvazione dei piani respinte o stralciate, la tassa è calcolata in funzione del dispendio.22

19 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

20 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5801).

21 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

22 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

Art. 7a Avance

1 Dans des cas justifiés, notamment en cas de domicile à l’étranger ou d’arriérés, l’Inspection peut exiger du requérant qu’il verse une avance jusqu’à concurrence du montant de l’émolument présumé.

2 L’Inspection fixe un délai pour le versement de l’avance.

3 Si l’avance n’est pas versée dans le délai imparti, l’Inspection fixe un bref délai supplémentaire. Sans versement intervenu dans ce délai, l’Inspection n’entre pas en matière sur la requête.

18 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1365).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.