Diritto nazionale 6 Finanze 67 Divieto di convenzioni fiscali. Doppia imposizione
Droit interne 6 Finances 67 Interdiction des arrangements fiscaux. Double imposition

672.934.51 Ordinanza del 23 agosto 2006 concernente la convenzione svizzero-finlandese di doppia imposizione

672.934.51 Ordonnance du 23 août 2006 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Finlande

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Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20211 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione della Convenzione del 16 dicembre 19912 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),3

ordina:

1 RS 672.2

2 RS 0.672.934.51

3 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 704).

Préambule

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.