1 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.
2 È legittimata a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone alle condizioni di cui all’articolo 48 PA39.
3 Il ricorso ha effetto sospensivo. È applicabile l’articolo 55 capoversi 2‒4 PA.
4 In linea di principio si procede a un solo scambio di scritti.
5 Per il rimanente si applicano le disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.