Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire

510.710 Ordinanza dell' 11 febbraio 2004 sulla circolazione stradale militare (OCSM)

510.710 Ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)

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Art. 91a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 12 novembre 2008

1 Tutti i veicoli blindati ruotati dell’esercito messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 sono equipaggiati con un apparecchio per la registrazione dei dati o un odocronografo entro il 31 dicembre 2010.

2 I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato d’ammissione conformemente all’ADR169 per il trasporto in colli di merci pericolose.

3 ...170

4 Le automobili PUCH/MBG a otto posti e i veicoli militari della classe N2, messi in circolazione prima del 1º marzo 2006 e provvisti di panche disposte trasversalmente rispetto alla direzione di marcia, non devono essere dotati di cinture addominali.

168 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653).

169 RS 0.741.621

170 Abrogato dal n. I dell’O del 27 mag. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1695).

Art. 91b

185 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2015 (RO 2015 1695). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.